Passione Quad - Il Forum

Sanzioni

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    stefano25.
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    00 28/10/2013 23:23
    Ieri mentre ero a fare le castagne con mio figlio sono arrivate due persone a cavallo e mi hanno avvertito che se fosse passata la forestale mi avrebbero sequestrato il quad. Premesso che ero su una strada tracciata dove all'ingresso non vi è alcun cartello di divieto (anche se sono quasi sicuro che è parco) volevo chiedere in quali sanzioni si incorre.
    C'è veramente il sequestro del mezzo o solo una multa? le sanzioni variano a secondo del comune o c'è una norma nazionale? ho provato a guardare in rete ma non ho trovato niente
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    bluediamond
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    00 28/10/2013 23:38
    Se non vi è uno specifico divieto, allora la risposta è no.
    però, tu stesso asserisci che molto probabilmente si tratta di un parco, il luogo dov'eravate tu e tuo figlio.
    Quindi, se di parco regionale o nazionale si tratta, allora si, eravate soggetti a contravvenzioni e sequestro del mezzo o fermo amministrativo.







    L'esperienza e' il tipo di insegnante piu' difficile. Prima ti fa l'esame, e poi ti spiega la lezione.


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    stefano25.
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    00 28/10/2013 23:58
    Non so da voi ma qui è una giungla di cancelli (alcuni anche chiusi con la catena) secondo me abusivi e cartelli senza valore ecco perchè ho scritto "probabilmente". Ti può capitare di entrare in una strada tranquillamente aperta e senza alcun divieto che finisce con una sbarra dove chi entra nel senso opposto legge che quel tratto è parco [SM=g3492612].
    Comunque credevo che in caso di sanzione non ti sequestrassero il mezzo [SM=g3494263]
  • SAMIR56
    00 29/10/2013 08:44
    Re:
    stefano25., 28/10/2013 23:58:

    Non so da voi ma qui è una giungla di cancelli (alcuni anche chiusi con la catena) secondo me abusivi e cartelli senza valore ecco perchè ho scritto "probabilmente". Ti può capitare di entrare in una strada tranquillamente aperta e senza alcun divieto che finisce con una sbarra dove chi entra nel senso opposto legge che quel tratto è parco [SM=g3492612].
    Comunque credevo che in caso di sanzione non ti sequestrassero il mezzo [SM=g3494263]




    n0n riesco a trovarla, ma appena posso ne posto i riferimenti.
    mi riferisco ad una sentenza della corte di cassazione che riferendosi a fatti del genere chiariva che il guidatore di un mezzo a motore è tenuto al rispetto del codice stradale, motivo per cui è autorizzato al transito su tutte le strade carrabili di qualsiasi genere anche se sussistono nel perimetro di parchi o zone naturalistiche.

    e che l'unico modo per vietarne il transito è quello di apporvi i divieti.

    pertanto non è contemplato il fatto secondo cui: di qui non si può perché è parco........ senza che la zona sia segnalata.

    dunque gli enti preposti, per vietare il transito devono obbligatoriamente apporre i divieti.

    altrimenti, il transito è regolato (e consentito) in base al codice stradale che è l'unico strumento che regola la circolazione stradale, al quale il conducente deve fare riferimento.

    ne consegue che nel tuo caso, se non ci fossero cartelli di divieto o comunque di segnalazione che limitino il transito, multe e sequestri sarebbero illeciti.

    purtroppo difronte alla testardaggine di chi ti contesta la violazione, spesso c'è poco da fare e per fare valere le ragioni proprie, bisogna arrivare alla corte di cassazione.

    ciaoooooooooooooooooooooooooooooooo
    [Modificato da SAMIR56 29/10/2013 08:47]
  • SAMIR56
    00 29/10/2013 11:05
    come volevasi dimostrare.......

    ecco i riferimenti.

    ho dovuto convertire il documento in formato foto perché in word non riesco ad allegarlo.

    purtroppo dovete salvarla e poi andare a leggere con lo zoom.

    in ogni caso, oltre al testo della sentenza, ci sono altri riferimenti di interesse.

    spero di aver fatto cosa gradita o quantomeno utile.

    ciaoooooooooooooo

    p.s. per stefano25

    ti invio il contenuto del documento word su ffz.

    perché ho visto che come foto non si riesce a leggere molto bene.
    [Modificato da SAMIR56 29/10/2013 11:25]
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    bluediamond
    Post: 496
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    00 29/10/2013 21:24
    Si SAMIR, la legge parla chiaro, però...
    La sentenza di cassazione da te citata, non parla di strade e zsone all'interno di parchi naturali.
    Attenzione a non confondere la cosa.







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    stefano25.
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    00 29/10/2013 21:50
    Intanto grazie Samir quaesto articolo me lo devo stampare e portare dietro :) E' normale Blue che nei parchi non si può andare il problema almeno da noi è che non si capisce mai se ci sei dentro o no.
    La segnaletica è quasi sempre assente quindi in questi casi vale quello che dice l'avvocato Samir. In teoria uno che non è pratico del posto non è tenuto a sapere dove si può andare oppure no fino a prova contraria (segnaletica chiara).
    Già me la immagino una lite nel bosco con la guardia forestale a suon di articoli e sentenze [SM=g3489925].
  • SAMIR56
    00 30/10/2013 00:26
    Re: Si SAMIR, la legge parla chiaro, però...
    bluediamond, 29/10/2013 21:24:

    La sentenza di cassazione da te citata, non parla di strade e zsone all'interno di parchi naturali.
    Attenzione a non confondere la cosa.




    forse ti è sfuggito un particolare:
    quella sentenza fà seguito ad una multa che quattro fuoristradisti liguri si erano visti appioppare perchè percorrevano un sentiero in una zona protetta.

    quella sentenza conferma che un sentiero se pure ricadente in zona protetta, è da considerarsi strada carrabile, così come previsto dal codice della strada (ed il divieto di transito deve essere segnalato come su tutte le strade, con apposita segnaletica).

    pertanto la corte di cassazione, cassava il giudizio di primo e secondo grado che davano torto ai quattro motociclisti.

    ciaooooooooooooooooooooooooooooo
    [Modificato da SAMIR56 30/10/2013 00:31]
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    bluediamond
    Post: 496
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    00 30/10/2013 08:27
    Re: Re: Si SAMIR, la legge parla chiaro, però...
    SAMIR56, 30/10/2013 00:26:




    forse ti è sfuggito un particolare:
    quella sentenza fà seguito ad una multa che quattro fuoristradisti liguri si erano visti appioppare perchè percorrevano un sentiero in una zona protetta.

    quella sentenza conferma che un sentiero se pure ricadente in zona protetta, è da considerarsi strada carrabile, così come previsto dal codice della strada (ed il divieto di transito deve essere segnalato come su tutte le strade, con apposita segnaletica).

    pertanto la corte di cassazione, cassava il giudizio di primo e secondo grado che davano torto ai quattro motociclisti.

    ciaooooooooooooooooooooooooooooo




    Samir
    Anche il bosco dietro a casa, perchè al suo interno cresce una pianta rarissima quì in Italia, è dichiarato zona protetta, ma non per questo si tratta di "parco naturale".
    Zona protetta non è necessariamente sinonimo di parco naturale.







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  • SAMIR56
    00 30/10/2013 09:24
    Re: Re: Re: Si SAMIR, la legge parla chiaro, però...
    bluediamond, 30/10/2013 08:27:




    Samir
    Anche il bosco dietro a casa, perchè al suo interno cresce una pianta rarissima quì in Italia, è dichiarato zona protetta, ma non per questo si tratta di "parco naturale".
    Zona protetta non è necessariamente sinonimo di parco naturale.




    blu forse non riesco a spiegarmi!

    la cassazione ha chiaramente scritto che per strada, si intendono tutte quelle tipologie elencate nel codice della strada (tra cui sono compere quelle a fondo naturale, tra cui anche i sentieri) e sulle quali vige l'obbligo di apposizione di segnali che ne vietino o limitino il transito. e non ha nessuna importanza se la strada e sita in zona protetta, anche in quel caso il guidatore è tenuto al rispetto del codice della strada e pertanto ai segnali di divieto e non a norme astratte.
    insomma se davanti alla basilica di san pietro non ci fossero i divieti si potrebbe circolare o parcheggiare tranquillamente pur spendo che è zona artistica di livello mondiale.

    riporto testualmente un articolo che forse spiega meglio il mio concetto.

    1) Analisi dei profili di incostituzionalità della Proposta di Legge Regionale n. 3351
    Si tratta di una proposta di legge volta a regolamentare le attività escursionistiche su una
    vasta rete di percorsi stradali siti in Emilia Romagna (si parla di quasi 5000 km), costituiti
    primariamente da antiche mulattiere e vecchi tratturi, ma anche di sentieri.
    Tale rete stradale risale in gran parte ad una epoca pre-romana, in cui gli appennini erano
    abitati da popolazioni celtiche. I celti avevano la tendenza a realizzare la loro rete stradale
    (principalmente percorribile a dorso di mulo, quindi mulattiere) su crinali e passando sempre
    in posizione la più alta possibile: si tratta quindi di percorsi molto panoramici. Al contrario, la
    successiva colonizzazione romana ha portato poi alla realizzazione di una diversa rete
    stradale, che corre invece tipicamente nei fondovalle, e che incrocia la rete stradale celtica
    solo in corrispondenza dei valichi.
    Va anzitutto chiarito che qui stiamo parlando di una rete STRADALE, e non di percorsi
    pedonali. Tale rete stradale ha mantenuto nei secoli denominazioni e funzioni che ne
    caratterizzano un uso strumentale proprio, ai fini del trasporto di persone, animali e cose, e
    solo in anni molto recenti (e peraltro, solo per una frazione della sua estensione) ha assunto
    funzioni “escursionistiche” in senso lato.
    Questo lo si vede bene dal nome che questi percorsi hanno tuttora. Ad esempio, in
    provincia di Parma, sono ben noti la Strada Marialonga, la Via Franchigena, la Lunga Via dei
    Celti Anamari, etc..
    Che tali percorsi ricadano nella definizione legale di “strade”, e siano pertanto soggetti
    alle normativi sovraordinate statali di cui al Codice della Strada, appare ormai assodato in
    maniera incontrovertibile.
    Lo dice il Codice della Strada all’art.3 punto 48 “SENTIERO o MULATTIERA o
    TRATTURO: strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
    animali” e lo ribadisce con estrema precisione la Corte di Cassazione con la Sentenza
    n°02479/02, in cui, su richiesta di un gruppo di escursionisti multati per aver percorso tale
    viabilità in dispregio alla (all’epoca) vigente Legge Regionale della Regione Liguria, viene
    affermato testualmente:
    “La norma non fa riferimento solo a strade costruite dall'uomo, ….., ma anche a strade a
    fondo naturale, le quali possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, e
    non essere state predisposte per la funzione in questione, dall'uomo, sostiene, sul piano
    sistematico, questa conclusione il rilievo dell'art.3 del Codice della strada, che al n. 48, per
    precisare cosa debba intendersi ai suoi fini per "strada", elenca anche il sentiero per
    l'appunto formatosi per il predetto calpestio.
    Ed è pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque
    per tale suo carattere superare i limiti di quella statale, deve essere interpretata anzitutto in
    coerenza con la prima.”
    In conclusione di tale analisi, la Corte di Cassazione ha deliberato in favore dei ricorrenti,
    sconfessando l’applicabilità della Legge Regionale ligure ai percorsi stradali (che, come sopra
    spiegato, includono inevitabilmente anche mulattiere, tratturi e sentieri).
    In sostanza, le Regioni non hanno alcun potere normativo sulla circolazione stradale.
    Viceversa, nella proposta di legge regionale qui analizzata, la Regione Emilia Romagna
    non solo si arroga il diritto di regolare la circolazione su tale estesissima rete stradale storica,
    ma lo fa in totale dispregio delle procedure previste dal Codice della Strada (che prevede, per
    l’apposizione di divieti di circolazione a determinate categorie di utenti, che esse vengano
    deliberate dagli enti proprietari di ciascun tratto stradale, e che il divieto venga reso esplicito
    mediante apposizione di idonea segnaletica, la quale deve obbligatoriamente recare sul retro
    gli estremi della delibera suddetta).
    Prof. Angelo Farina Pag. 4/6
    ____________________________________________________________________________
    Quindi, una prima causa di potenziale incostituzionalità della proposta di legge in oggetto
    consiste proprio nello sconfinamento dalle competenze regionali, in quanto la legge interviene
    su una materia (la circolazione stradale) già normata a livello sovraordinato dal Codice della
    Strada e dalla legislazione accessoria (come il relativo Regolamento Attuativo) e sulla quale
    la Regione, non essendo “ente proprietario” della viabilità suddetta, non ha alcuna
    competenza.



    detto ciò, va da se che i sentieri pedonali naturalistici non debbano essere considerati alla stessa stregua delle strade.
    e pertanto, è ovvio che non essendo considerati strade, con i mezzi non ci si va e ne nettanpoco vige l'obbligo della apposizione di divieti.

    me una strada bianca, sterrata o asfaltata che sia...... anche se attraversa una zona naturalistica, e soggetta all'obbligo dell'apposizione dei divieti che è l'unico e ribadisco l'unico strumento legale che ne vieti o limiti il transito e che l'utente è tenuto a rispettare.

    una volta un paio di anni fa, un comandante di una caserma locale della forestale, ebbe addirittura ad affermare:

    DI REGOLA NON SI POTREBBE CIRCOLARE NEMMENO SU QUELLA STRADA STATALE CHE ATTRAVERSA IL PARCO NAZIONALE.....

    poi aggiunse: tanto è concesso il transito, perché gli automobilisti non avrebbero altra alternativa!

    ma ci rendiamo conto di certe idiozie?

    cosa altro posso aggiungere a certe parole?

    aggiungere che alla stupidaggine non c'è limite non è solo utopia!!!

    ciaoooooooooooooooooooooooooooooo
    [Modificato da SAMIR56 30/10/2013 09:28]
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    bluediamond
    Post: 496
    Città: GATTINARA
    Età: 51
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    Amministratore Unico
    00 30/10/2013 17:26
    Boh...
    Io continuo a pensare che, quella sentenza, non si estenda anche ai parchi.
    Magari sbaglio io, ma ho questa sensazione.







    L'esperienza e' il tipo di insegnante piu' difficile. Prima ti fa l'esame, e poi ti spiega la lezione.


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  • SAMIR56
    00 30/10/2013 22:28
    Re: Boh...
    bluediamond, 30/10/2013 17:26:

    Io continuo a pensare che, quella sentenza, non si estenda anche ai parchi.
    Magari sbaglio io, ma ho questa sensazione.



    io resto del parere contrario.

    in ogni caso perchè i vari enti parco o cose del genere, non mettono i divieti agli ingressi delle strade?

    io penso di aver letto la risposta tra le righe ed è questa:

    perchè gli enti parco non sono titolari delle strade che attraversano i parchi, sulle quali non hanno nessuna giurisdizione.

    bensi sono altre amministrazioni ad avere titolo ad apporre i divieti (anas, provincie e comuni).

    in buona sostanza: le strade che attraversano i parchi, in realtà non fanno parte dei parchi.

    però vai a spiegare queste cose a certe teste di rapa come quel maresciallo della forestale di cui ho accennato prima. [SM=g3494263]

    ciaoooooooooooooooooooo
    [Modificato da SAMIR56 30/10/2013 22:32]
  • SAMIR56
    00 31/10/2013 11:44
    guarda cosa ho trovato a proprosito dell obbligo di catene a bordo.
    porre attenzione all'ultimo periodo.

    in esso si precisa che sono gli enti proprietari delle strade a decidere sul periodo di obbligo delle catene a bordo.

    per analogia anche la regolamentazione del traffico sulle strade di cui trattiamo in questa discussione sono soggette a decisioni da parte degli stessi enti proprietari.

    ciaoooooooooooooooooooooooo

    p.s.

    resta sempre il problema di far comprendere questo principio fondamentale a signor maresciallo [SM=g3494263]