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Sanzioni

Ultimo Aggiornamento: 31/10/2013 11:44
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30/10/2013 09:24

Re: Re: Re: Si SAMIR, la legge parla chiaro, però...
bluediamond, 30/10/2013 08:27:




Samir
Anche il bosco dietro a casa, perchè al suo interno cresce una pianta rarissima quì in Italia, è dichiarato zona protetta, ma non per questo si tratta di "parco naturale".
Zona protetta non è necessariamente sinonimo di parco naturale.




blu forse non riesco a spiegarmi!

la cassazione ha chiaramente scritto che per strada, si intendono tutte quelle tipologie elencate nel codice della strada (tra cui sono compere quelle a fondo naturale, tra cui anche i sentieri) e sulle quali vige l'obbligo di apposizione di segnali che ne vietino o limitino il transito. e non ha nessuna importanza se la strada e sita in zona protetta, anche in quel caso il guidatore è tenuto al rispetto del codice della strada e pertanto ai segnali di divieto e non a norme astratte.
insomma se davanti alla basilica di san pietro non ci fossero i divieti si potrebbe circolare o parcheggiare tranquillamente pur spendo che è zona artistica di livello mondiale.

riporto testualmente un articolo che forse spiega meglio il mio concetto.

1) Analisi dei profili di incostituzionalità della Proposta di Legge Regionale n. 3351
Si tratta di una proposta di legge volta a regolamentare le attività escursionistiche su una
vasta rete di percorsi stradali siti in Emilia Romagna (si parla di quasi 5000 km), costituiti
primariamente da antiche mulattiere e vecchi tratturi, ma anche di sentieri.
Tale rete stradale risale in gran parte ad una epoca pre-romana, in cui gli appennini erano
abitati da popolazioni celtiche. I celti avevano la tendenza a realizzare la loro rete stradale
(principalmente percorribile a dorso di mulo, quindi mulattiere) su crinali e passando sempre
in posizione la più alta possibile: si tratta quindi di percorsi molto panoramici. Al contrario, la
successiva colonizzazione romana ha portato poi alla realizzazione di una diversa rete
stradale, che corre invece tipicamente nei fondovalle, e che incrocia la rete stradale celtica
solo in corrispondenza dei valichi.
Va anzitutto chiarito che qui stiamo parlando di una rete STRADALE, e non di percorsi
pedonali. Tale rete stradale ha mantenuto nei secoli denominazioni e funzioni che ne
caratterizzano un uso strumentale proprio, ai fini del trasporto di persone, animali e cose, e
solo in anni molto recenti (e peraltro, solo per una frazione della sua estensione) ha assunto
funzioni “escursionistiche” in senso lato.
Questo lo si vede bene dal nome che questi percorsi hanno tuttora. Ad esempio, in
provincia di Parma, sono ben noti la Strada Marialonga, la Via Franchigena, la Lunga Via dei
Celti Anamari, etc..
Che tali percorsi ricadano nella definizione legale di “strade”, e siano pertanto soggetti
alle normativi sovraordinate statali di cui al Codice della Strada, appare ormai assodato in
maniera incontrovertibile.
Lo dice il Codice della Strada all’art.3 punto 48 “SENTIERO o MULATTIERA o
TRATTURO: strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali” e lo ribadisce con estrema precisione la Corte di Cassazione con la Sentenza
n°02479/02, in cui, su richiesta di un gruppo di escursionisti multati per aver percorso tale
viabilità in dispregio alla (all’epoca) vigente Legge Regionale della Regione Liguria, viene
affermato testualmente:
“La norma non fa riferimento solo a strade costruite dall'uomo, ….., ma anche a strade a
fondo naturale, le quali possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, e
non essere state predisposte per la funzione in questione, dall'uomo, sostiene, sul piano
sistematico, questa conclusione il rilievo dell'art.3 del Codice della strada, che al n. 48, per
precisare cosa debba intendersi ai suoi fini per "strada", elenca anche il sentiero per
l'appunto formatosi per il predetto calpestio.
Ed è pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque
per tale suo carattere superare i limiti di quella statale, deve essere interpretata anzitutto in
coerenza con la prima.”
In conclusione di tale analisi, la Corte di Cassazione ha deliberato in favore dei ricorrenti,
sconfessando l’applicabilità della Legge Regionale ligure ai percorsi stradali (che, come sopra
spiegato, includono inevitabilmente anche mulattiere, tratturi e sentieri).
In sostanza, le Regioni non hanno alcun potere normativo sulla circolazione stradale.
Viceversa, nella proposta di legge regionale qui analizzata, la Regione Emilia Romagna
non solo si arroga il diritto di regolare la circolazione su tale estesissima rete stradale storica,
ma lo fa in totale dispregio delle procedure previste dal Codice della Strada (che prevede, per
l’apposizione di divieti di circolazione a determinate categorie di utenti, che esse vengano
deliberate dagli enti proprietari di ciascun tratto stradale, e che il divieto venga reso esplicito
mediante apposizione di idonea segnaletica, la quale deve obbligatoriamente recare sul retro
gli estremi della delibera suddetta).
Prof. Angelo Farina Pag. 4/6
____________________________________________________________________________
Quindi, una prima causa di potenziale incostituzionalità della proposta di legge in oggetto
consiste proprio nello sconfinamento dalle competenze regionali, in quanto la legge interviene
su una materia (la circolazione stradale) già normata a livello sovraordinato dal Codice della
Strada e dalla legislazione accessoria (come il relativo Regolamento Attuativo) e sulla quale
la Regione, non essendo “ente proprietario” della viabilità suddetta, non ha alcuna
competenza.



detto ciò, va da se che i sentieri pedonali naturalistici non debbano essere considerati alla stessa stregua delle strade.
e pertanto, è ovvio che non essendo considerati strade, con i mezzi non ci si va e ne nettanpoco vige l'obbligo della apposizione di divieti.

me una strada bianca, sterrata o asfaltata che sia...... anche se attraversa una zona naturalistica, e soggetta all'obbligo dell'apposizione dei divieti che è l'unico e ribadisco l'unico strumento legale che ne vieti o limiti il transito e che l'utente è tenuto a rispettare.

una volta un paio di anni fa, un comandante di una caserma locale della forestale, ebbe addirittura ad affermare:

DI REGOLA NON SI POTREBBE CIRCOLARE NEMMENO SU QUELLA STRADA STATALE CHE ATTRAVERSA IL PARCO NAZIONALE.....

poi aggiunse: tanto è concesso il transito, perché gli automobilisti non avrebbero altra alternativa!

ma ci rendiamo conto di certe idiozie?

cosa altro posso aggiungere a certe parole?

aggiungere che alla stupidaggine non c'è limite non è solo utopia!!!

ciaoooooooooooooooooooooooooooooo
[Modificato da SAMIR56 30/10/2013 09:28]
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